Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. 21/06/2006 n. 238

6. La domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo non è accolta quando non ne sia possibile la regolarizzazione.

Art. 12. - Delibera di iscrizione

1. Il presidente, su delibera del Consiglio nazionale, provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.

3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al collegio provinciale o circondariale presso cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13. - Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni semestre il professionista compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del collegio provinciale o circondariale, o a un suo delegato, che vi appone il visto.

2. Nel termine di quindici giorni dal compimento del tirocinio, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al collegio provinciale o circondariale, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna diretta presso i rispettivi uffici, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.

3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio nazionale rilascia il certificato di compiuto tirocinio entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione.

4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio. Qualora invece ritenga di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.

5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Art. 14. - Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per un tempo superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva.

2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per un tempo superiore alla metà della sua durata complessiva.

3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione e della causa di interruzione, nonchè della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.

4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione del tirocinio per un periodo comunque non superiore ad un anno.

5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono deliberate dal Consiglio nazionale previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Il Consiglio nazionale, preso atto delle osservazioni dell'interessato, delibera con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15. - Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi

a) rinuncia all'iscrizione

b) dichiarazione di interruzione del tirocinio

c) sopravvenuta incompatibilità

d) condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni

e) rilascio del certificato di iscrizione all'albo dei geometri.

2. La delibera di cancellazione dal registro dei tirocinanti è comunicata dal Consiglio nazionale all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 16. - Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), il Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delibera la sospensione dal registro dei tirocinanti.

2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21/06/2006 Il Ministro: Mastella Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 137 (articoli 2, commi 2 e 5, e 7, comma 1)

1. Topografia e catasto.

2. Disegno tecnico.

3. Tecnologia rurale.

4. Economia e contabilità.

5. Estimo.

6. Costruzioni.

7. Tecnologia delle costruzioni.

8. Scienza delle costruzioni.

9. Tecnica delle costruzioni.

10. Architettura tecnica.

11. Tecnologia dell'architettura.

12. Tecnica e pianificazione urbanistica.

13. Urbanistica.

14. Produzione edilizia.

15. Legislazione urbanistica.

16. Disciplina opere pubbliche.

17. Diritto pubblico e privato. ALLEGATO A ALLEGATO B (articolo 5, comma 1) Al Consiglio nazionale geometri. Il/la sottoscritto/a.... nato/a il.... a.... cittadino/a.... residente in.... in possesso del titolo professionale di.... rilasciato da.... a compimento di un corso di studi di.... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università.... con sede in.... iscritto nell'albo professionale di.... dal.... (1) ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ................................ domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva n. 2001/19/CE, di essere ammesso a sostenere la prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra. Data.... Firma.... (1) Ove sussista il requisito. D.M. 21/06/2006 n.238 - Regolam. in materia di misure compens. per esercizio professione di Geometra. ALLEGATO C (articolo 11, comma 1) Al Consiglio nazionale geometri. Il/la sottoscritto/a.... nato/a il.... a.... cittadino/a.... residente in.... in possesso del titolo professionale di.... rilasciato da.... a compimento di un corso di studi di.... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università.... con sede in.... iscritto nell'albo professionale di.... dal.... (1) ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ................................ domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva n. 2001/19/CE, di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra; dichiara di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso:.... dichiara che non sussiste la incompatibilità prevista dall'art. 7, comma 3, del regolamento (rapporto subordinato con il professionista scelto per il tirocinio). Data.... Firma.... (1) Ove sussista il requisito.

 

Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional